venerdì 15 ottobre 2010

Silvia

Un dolce sogno estivo dissetante
in una bianca mattina soleggiante
annunciata da un rosso profumo inebriante
un domani speranzoso ridondante

La mia mente vaga in una stanza
in cerca di un pensiero volante
evocato dal tuo sguardo danzante
che innalza il mio io titubante

La mia indecisa gabbia racchiude la stanza
vola libero mio infante
non badare agli animi di malizia stagnate
sogna la sua bellezza fuorviante

Una dama di splendore incarnate
con un sorriso di passione dilagante
che ispira un cavaliere tremante
Silvia non dimenticarmi in un istante


P. Felith

domenica 5 settembre 2010

Camigliano: comune sciolto per raccolta differenziata




Il sindaco del comune casertano è stato destituito da un decreto del ministero dell'Interno. Il motivo? Si oppone alla provincializzazione della gestione dei rifiuti. Servizio, Nello Trocchia. Riprese e montaggio, Paolo Dimalio

mercoledì 30 giugno 2010

Breviario sulla legalità della bestemmia

L’ARTICOLO 724 DEL CODICE PENALE

Comma primo, versione originale (1930):

«Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o Simboli o le Persone venerate nella religione dello Stato è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila».

Comma primo, come modificato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 440 (1995):

«Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila».

Comma primo, come modificato dal Decreto Legislativo n. 507 (1999, versione vigente):

«Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con la sanzione amministrativa da lire centomila a seicentomila».


I “REQUISITI” DELLA BESTEMMIA

  • l’autore della bestemmia può essere chiunque, anche un ateo;
  • si concretizza nella sua semplice attuazione, indipendentemente dalle reali intenzioni dell’autore;
  • il fatto che sia diventata una consuetudine, o che lo sia in certi ambienti, è irrilevante;
  • devono essere chiaramente individuate le parole profferite;
  • deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico; non è illecito quindi bestemmiare nella propria abitazione;
  • devono essere presenti almeno due persone;
  • non rientrano nella fattispecie le rappresentazioni figurate, i gesti, gli atti offensivi;
  • è illecito bestemmiare contro Dio, non contro la Madonna e i santi.
UAAR


Dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 724 c.p.

3.4.- La dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 724, primo comma, del codice penale deve tuttavia essere circoscritta alla sola parte nella quale esso comporta effettivamente una lesione del principio di uguaglianza. La fattispecie dell'art. 724, primo comma, del codice penale è scindibile in due parti: una prima, riguardante la bestemmia contro la Divinità, indicata senza ulteriori specificazioni e con un termine astratto, ricomprendente sia le espressioni verbali sia i segni rappresentativi della Divinità stessa, il cui contenuto si presta a essere individuato in relazione alle concezioni delle diverse religioni; una seconda, riguardante la bestemmia contro i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato. La bestemmia contro la Divinità, come anche la dottrina e la giurisprudenza hanno talora riconosciuto, a differenza della bestemmia contro i Simboli e le Persone, si può considerare punita indipendentemente dalla riconducibilità della Divinità stessa a questa o a quella religione, sottraendosi così alla censura d'incostituzionalità. Del resto, dal punto di vista puramente testuale, ancorché la formula dell'art. 724 possa indurre alla riconduzione unitaria delle nozioni di Divinità, Simboli e Persone nella tutela penalistica accordata alla sola "religione dello Stato", è da notarsi che, in senso stretto, il termine "venerati", impiegato nell'art. 724, è propriamente riferibile ai soli Simboli e Persone. Cosicché, dovendosi ritenere che il legislatore abbia fatto uso preciso e consapevole delle espressioni impiegate, il riferimento alla "religione dello Stato" può valere soltanto per i Simboli e le Persone.

La norma impugnata si presta così ad essere divisa in due parti. Una parte - esclusa restando ogni valenza additiva della presente pronuncia, di per sé preclusa dalla particolare riserva di legge in materia di reati e di pene - si sottrae alla censura di incostituzionalità, riguardando la bestemmia contro la Divinità in genere e così proteggendo già ora dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i credenti e tutte le fedi religiose, senza distinzioni o discriminazioni, nell'ambito - beninteso - del concetto costituzionale di buon costume (artt. 19 e 21, sesto comma, della Costituzione). L'altra parte della norma dell'art. 724 considera invece la bestemmia contro i Simboli e le Persone con riferimento esclusivo alla religione cattolica, con conseguente violazione del principio di uguaglianza. Per questa parte, delle due possibilità di superamento del vizio rilevato: l'annullamento della norma incostituzionale per difetto di generalità e l'estensione della stessa alle fedi religiose escluse, alla Corte costituzionale è data soltanto la prima, a causa del predetto divieto di decisioni additive in materia penale.

La scelta attuale del legislatore di punire la bestemmia, una volta depurata del suo riferimento ad una sola fede religiosa, non è dunque di per sé in contrasto con i principi costituzionali, tutelando in modo non discriminatorio un bene che è comune a tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale, limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

F.to: Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

domenica 27 giugno 2010

Felith, pensieri e curiosità1

Prima di tutto chi è Felith?

Difficile dirlo, non mi conosco completamente forse non mi conosco per nulla, ma che importa credo sia bello meravigliarsi di se stessi, scoprire un proprio lato nascosto, forse è per questo che non voglio conoscermi.
Comunque abbandonando le "pippe mentali" direi che sono un introverso che riversa le proprie emozioni in lettere a volte scombinate altre volte senza senso, ma che in un determinato stato mentale assumono forma e colore. Quale forma e colore abbiano non lo so più, ormai sono allo stato mentale successivo. Sono una persona che si ostina a perseguire i propri sogni anche se questi non sono ben definiti, in pratica percorro la nebbia in attesa che questa svanisca per far posto al cocente sole.

Mi sta dicendo che è insicuro di se stesso?

Al contrario io ho fiducia in me stesso, forse sono anche leggermente narcisista, ma questo non mi impedisce di mutare continuamente, quindi la conoscenza del mio essere è difficoltosa. Poi se ci addentriamo nel discorso posso dire che l'essenza stessa di una persona a mio avviso è filtrata da diverse funzioni dell'essere quindi basta una modifica di queste per indurre il soggetto, a pensare ad un cambiamento del proprio essere, ma questo non avviene. In proposito penso che scriverò qualcosa o meglio devo organizzare le idee e devo approfondire le mie conoscenze sull'argomento.

Quindi lei non ha una piena conoscenza di se stesso, ma scoprendo ogni volta aspetti nuovi di se stesso accresce il suo essere, quindi la conoscenza di se stesso?

Precisamente mi fido di me stesso e so che ogni cambiamento non può essere che una cosa positiva, anche se dolorosa, basta che sia in linea con i propri principi.
In pratica scegli una rotta, ma quello che puo' accadere non lo sai, basta solo non uscire da questo percorso, il rischio è perdere se stessi.

Alcuni suoi scritti sono molto duri verso la religione cattolica.

Diciamo che il mio bersaglio principale è l'istituzione, la chiesa. Credo che un gruppo di individui che si faccia portatore di valori e moralità non possa trasgredire i propri dettami con tanta facilità. Credo che la religione stia perdendo la sua utilità ormai è un peso per gli animi e intelletti di molte persone, in Italia paghiamo sia a livello intellettuale che finanziario la presenza della chiesa, forse sarebbe ora di liberarcene almeno a livello di sovvenzioni statali e imposizioni intellettuali.

Un pensiero sulla politica e sull'Italia.

Be direi che chiamarla politica quel "coso brutto e sporco" radicato in Italia, sia un complimento, facendo un discorso generale credo che la classe politica sia da gettare in un bidone dell'indifferenziata, non è possibile riciclare niente.
Andando nello specifico credo ancora nel teorema non dimostrato del male minore, quindi che il centro sinistra sia ancora il male minore, semplicemente perché per i suoi conflitti interni non riesce a far nulla, a differenza del centro destra che peggiora le poche cose che funzionano.
Quindi tra l'inferno e il limbo scelgo il secondo, ma la scelta è fatta controvoglia.
L'Italia spero di vederla sempre unita, è piena di creatività e di idee inespresse, mancano i mezzi, ma le menti ci sono sperando che non scappino tutte.

sabato 26 giugno 2010

L'incompiuta perfezione

Grida al cielo il tuo essere
distruggi le tue convinzioni
non hai padri reali solo allucinazioni emotive
tua madre è la nuda terra che ti ha partorito.

Essere molle e sicuro della sua effimera luce, cresci
vola via, corri, salta, pensa fino a distruggere la tua cella
vivi in un modo insicuro ma reale.

Il reale ti appartiene,
il tuo essere ti appartiene.

L'infinita essenza diventa la propagazione del pensiero collettivo.

P. Felith

lunedì 14 giugno 2010

Preludio alla religione

Stanchi di vedere il solito venditore di aspirapolveri ogni domenica, o di mangiare na piadina nana senza nutella (perchè la ferrero non ha dato l'8x1000).
Siete in cerca di qualcosa, ma non volete essere ammorbati dalla solita etica della pippa che vi rende ciechi.
Volete bestemmiare in pace senza poi dover comprare un condizionatore, oppure avete perso la beatificazione per un numero (si colpa di quel maledetto pareggio del palermo).
Avete a nausea la storia del falegname cornuto con la moglie bonazza, che si è ritrovato un figlio senza manco sapere da dove cazzo è uscito.
Oppure volete unirvi in matrimonio con il vostro criceto ma non siete riusciti a battezzarlo.
No... non siamo la casa delle libertà, ci manca lo stalliere mafioso, ma a breve provvederemo, quello che proponiamo è una religione (che brutto termine), pocket si da portare anche in viaggio, come ... si anche in bagno ma senza fare cose zozze è pur sempre una religione.
Vediamo... no non c'è un dio, be se proprio volete potete scegliervelo, ma mi dicono che faccia male per il colesterolo.
Non siete convinti, volete dei dogmi che so come il sole che gira intorno alla terra o che a pensare si fa peccatto, mmmmm........ no quel prodotto non lo abbiamo, mi hanno detto che provocava emicrania si si.
Non abbiamo manco i tipi con i super poteri, come...... volete il power ranger che resuscita i morti e quello che lancia le piaghe, no non abbiamo manco quello che vola, costava troppo ingaggiarli mica abbiamo una banca che ricicla soldi.
Si alla fine non abbiamo un cazzo, ma almeno non vi chiediamo i soldi, come.... no non vi teniamo manco i pargoli sulla gamba, ops volevo dire sulle gambe.


Felith

lunedì 10 maggio 2010

8 x 1000

Con l'8X1000 alla chiesa cattolica avete fatto molto.......

martedì 6 aprile 2010

Tutti in Sartoria

mercoledì 10 marzo 2010

Elezioni 2010

Spot elezioni rivisto (in chiave ironica) alla luce delle recenti disposizioni del decreto legge interpretativo.




da: Gromish

lunedì 8 marzo 2010

Pensiero Costituzionale

Canzone maggiorante

Un'interpretazione un pò forviante
fatta da un burocrate,
ma va è un cantante.

A difesa del diritto
di un votante maggiorante,
una forma e una sostanza
che si contendono la stanza
Un giullare impertinente
lascia il popolo senza niente.

Che paese che governo,
un mercato è più coerente
Lascio ai posteri il giudizio
sul sultano lestofante.

(P. Felith)

domenica 7 marzo 2010

Giorgio Napolitano tallonato da un Giornalista tedesco sullo scandalo dei rimborsi spese di viaggio

Video andato in onda in prima serata sulla tv tedesca il 17 Marzo 2004.




da generazioneattiva

sabato 6 marzo 2010

Decreto interpretativo salva liste PDL

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha emanato il decreto legge "Salva liste" una volta verificato che il testo - si spiega al Quirinale - approvato dal governo corrisponde alle caratteristiche di un provvedimento interpretativo della normativa vigente.




Federico Sorrentino, costituzionalista e ordinario Univesità degli studi di Roma – La Sapienza





Dettagli:


DECRETO-LEGGE 5 marzo 2010, n. 29

testo in vigore dal: 6-3-2010

        

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di consentire il
corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo
degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29
marzo 2010 tramite interpretazione autentica degli articoli 9 e 10
della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assicurando
il favor electionis secondo i principi di cui agli articoli 1 e 48
della Costituzione;
Ritenuto che tale interpretazione autentica e' finalizzata a
favorire la piu' ampia corrispondenza delle norme alla volonta' del
cittadino elettore, per rendere effettivo l'esercizio del diritto
politico di elettorato attivo e passivo, nel rispetto
costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti della
espressione della volonta' popolare;
Ravvisata l'esigenza di assicurare l'esercizio dei diritti di
elettorato attivo e passivo costituzionalmente tutelati a garanzia
dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un sereno
e pieno svolgimento delle competizioni elettorali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 marzo 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1


Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17
febbraio 1968, n. 108

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di
presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli
stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti
della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali
del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del
Tribunale dei delegati puo' essere provata con ogni mezzo idoneo.
2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche
se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi
richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' tali
dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi
presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la
regolarita' della autenticazione delle firme non e' comunque
inficiata dalla presenza di una irregolarita' meramente formale quale
la mancanza o la non leggibilita' del timbro della autorita'
autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonche'
dell'indicazione della qualificazione dell'autorita' autenticante,
purche' autorizzata.
3. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968,
n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di
liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio
centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili
dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione puo' essere
proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da
chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste
di candidati oppure di singoli candidati e' ammesso ricorso all'
Ufficio centrale regionale, che puo' essere presentato, entro
ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della
lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione
dell'Ufficio centrale regionale e' ammesso immediatamente ricorso al
Giudice amministrativo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
operazioni e ad ogni altra attivita' relative alle elezioni
regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano
trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la
presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo
giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto.


Legge 23 agosto 1988, n. 400

  • Art. 15 - Decreti-legge

    1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.

    2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:

    a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;

    b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;


Articolo 72

  • Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

    Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

    Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

    La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.


Articolo 122

  • Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

    Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

    Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

    I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

    Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.


giovedì 4 marzo 2010

Save the Polverini

Un remake di 'We are the World'. Per ironizzare sulle disgrazie della candidata Pdl nel Lazio, la cui lista civica è stata ammessa con riserva dopo che era stata esclusa dalla Corte d'appello di Roma.



From: dajelazio1000 02 marzo 2010

mercoledì 3 marzo 2010

Giallo al tribunale di Roma

Momenti di tensione al tribunale di Roma, dove stamattina il Pdl ha consegnato in ritardo la documentazione necessaria per la presentazione delle liste. Alfredo Milioni, consigliere municipale, è arrivato alle 11.40 davanti all'ufficio della corte d'appello, senza mai entrare, e si è accorto di non avere con sé i lucidi con i simboli elettorali. Uscito dal tribunale è tornato prima della scadenza delle 12, ma si è allontanato di nuovo portandosi dietro parte dei documenti necessari. Quando è tornato per consegnare il tutto, alle 12.45, i rappresentati delle altre liste hanno dato vita a una dura contestazione. (repubblica.it 27-02-2010)

Pensieri francesi

23 Febbraio 2010 - Al "petit journal" di Canal Plus il giornalista francese Yann Barthès mostra il segreto di Berlusconi per vincere le elezioni regionali in Italia.


mercoledì 17 febbraio 2010

"Santa" chiesa

Santità

Una scia di luce nera, mi dice:
“Sia morte della santità, si spera”.

Con l'ateo e con l'apostolo
albergo meglio con un morto.

Con il vescovo e il cardinale
santifico il peccato al capezzale.

Ai bambini lascio credere
che lo spaventa passeri non lede,
ma che dal suo bianco becco
posso prender un dio confesso.

Una fogna una stamberga
un casello o un bordello
questa chiesa ….......
mi par solo un tranello.

(P. Felith)

La poesia che corrode gli schemi

Disorientamento

Un giovedì di un venerdì
mi ritrovai da una follia illuminato,

Un tappetto brasiliano
raffigurante un elefante indiano,
mi portarono a concludere,
che l'intorno della mia vita
era un'incognita improvvisa

Alla ricerca di un monolite infelice
nell'universo di canapa intriso
dove il sogno e la verità pranzavano nell'illegalità,

Ma questa realtà, coma fa a non riprodurre la felicità?
SE E' STATA CREATA PER LA MIA IDENTITA'.

(P. Felith)

Il coraggio di vivere

Lentamente muore

Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni
giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marca, chi non
rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce.

Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su
bianco e i puntini sulle "i" piuttosto che un insieme di emozioni,
proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno
sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti
all'errore e ai sentimenti.

Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul
lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un
sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai
consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi
non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Muore lentamente
chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare; chi passa i
giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante.

Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non
fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli
chiedono qualcosa che conosce.

Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo
richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di
respirare.
Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida
felicità.


(Marta Medeiros)