giovedì 1 novembre 2012
Il burattino e l'ornitorinco
il burattino recide i fili del creato
intimorito rivolge lo sguardo alla platea
sperando in un sorriso non viziato dalla dea
In viaggio verso l'animale designato
un ornitorinco, dal fato è plasmato
scoraggiato dall'età ormai errante
non sa se eclissare l'idea all'istante
Inadeguato al volo e al parlare
spera in un surrogato da raccontare
vittima del giudizio esterno devanstate
sfinito, si abbatte al suolo ansimante
Dalle spoglie ormai razziate
nuove piante sono nate
ma il ricodo del ribelle
si perde senza elle
P. Felith
domenica 21 ottobre 2012
Narcisismo Relativo
Pareto di bellezza prorompente
opinione accettata dalla gente
singolo narcisista dissidente
conscio della varianza che lo attende
dalla media relegato nel niente
non si cura del giudizio cautamente.
P. Felith
sabato 20 ottobre 2012
Stato transitorio
Verde è l'aurora di neve
nell'inverno transitorio di sole
in una stanza divideva il dì
cercando uno sbocco al mare.
P. Felith
giovedì 4 agosto 2011
Caos e ancora caos
in un inverno di natale
un triste riferimento
in un involucro di cemento
un inizio e fine
in fredde rovine
una fine e inizio
in uno smemorato orifizio.
P. Felith
lunedì 1 agosto 2011
Il tramonto di ghiaccio
Così che ogni malessere venga amplificato al fine da ritrovarci naufraghi di noi stessi.
Alcuni attraverso mondi paralleli potrebbero alterare la funzione di misura percettiva in modo da rendere il codominio più accettabile, altri potrebbero invece tentare di bilanciare le funzioni percettive lasciando invariata quella di misura (il codominio viene modificato). La differenza tra le due scelte è la stessa che intercorre tra il sogno e la realtà, forse nessuna se consideriamo il sogno come figlio di se stesso.
Ammettendo che ci sia una realtà, la seconda scelta porta al cambiamento percettivo del nostro essere: di minore rilevanza se la modifica riguarda solo le funzioni di percezione esterne, di maggiore rilevanza se il cambiamento coinvolge anche le funzioni interne (stiamo riplasmando la percezione di noi stessi).
Quando il nostro essere diventa un fardello che non siamo più in grado di portare, allora distruggere la propria percezione per crearne un'altra attraverso una traslazione ci permette di non abbandonare noi stessi, ci permette di "interagire" con la nostra anima attraverso una prospettiva diversa.
La distruzione a volte può avvenire in maniera dolorosa, ossia intraprendendo azioni contrarie al nostro essere al fine di rimodellare la percezione della distanza che intercorre tra l'essere e il non-essere. Percorrendo questa strada è possibile intravedere il tramonto di ghiaccio, la sensazione della fine di un ciclo, che lascerà intatto nella nostra memoria il ricordo del non-essere. Andare contro i propri principi per rafforzarli, per comprendere quanto siano importanti. Un tramonto necessario per aumentare la percezione di se stessi, un freddo che sopraggiunge divorandoci l'anima e solo una speranza: l'alba ossia la consapevolezza del nostro essere. Senza il tramonto di ghiaccio non è possibile rendersi conto di quanto sia caldo il sole, o meglio di quanto sia meraviglioso il proprio essere.
P. Felith
lunedì 18 aprile 2011
Pensieri Sparsi
"La dinamicità nella staticità v.s. la staticità nella dinamicità, un eterno secondo che cerca di essere primo, ma alla fine sa che dovrà scendere per sentirsi in alto. Un paradosso che nasconde un sogno: l'essere senza apparire." P. Felith
"Anche la mediocrità non resiste e si trasforma in volgarità, rumorosa banalità in un tempio di superficialità." P. Felith
"Parlammo del sesso degli angeli, un inconcludente argomento in un finito tempo, per poi scoprire che gli angeli non hanno sesso, ma fanno sesso." P. Felith
"Tra l'indifferenza e la confidenza della mediocrità: la prima a sinistra grazie." P. Felith
"Una vita palindroma, nessuna genesi ma l'apice massimo nella mediana." P. Felith
"L'infinita essenza diventa la propagazione del pensiero collettivo." P. Felith
"La validazione di uno stato d'animo senza un modello analitico porta all'empirismo dell'infinità di emozioni." P. Felith
"Quanto tempo ho buttato per capire che buttavo tempo e quanto ne dovrò buttare per recuperarlo. Ma ho recuperato il tempo che avrei buttato continuando a buttare tempo" P. Felith
"4 si per 4 no, a volte è necessario un paradosso per evitarne un altro" P. Felith
"I traumi nella vita portano a rotture che modificano il proprio essere, sta alla persona trasformarle in forza o in paura" P. Felith
lunedì 28 marzo 2011
Immobile mutare
un fantoccio denigrato dal vento
attende lo spegnersi del giorno
immobile sperando in un sogno
Guardiano di statica follia
rimembra un passato di poesia
visione di un mondo distante
mutata come barbara realtà ansimante
Il tempo denigra le vesti
vittima delle oscure menti
fermo nel suo dinamico pensiero
perso nel riferimento di banalità giornaliero.
Un vaso pieno di paura duratura
paladino dall'immobile cavalcatura
non salvare questo mondo distante
che la speranza è migrata all'istante.
P. Felith
venerdì 15 ottobre 2010
Silvia
in una bianca mattina soleggiante
annunciata da un rosso profumo inebriante
un domani speranzoso ridondante
La mia mente vaga in una stanza
in cerca di un pensiero volante
evocato dal tuo sguardo danzante
che innalza il mio io titubante
La mia indecisa gabbia racchiude la stanza
vola libero mio infante
non badare agli animi di malizia stagnate
sogna la sua bellezza fuorviante
Una dama di splendore incarnate
con un sorriso di passione dilagante
che ispira un cavaliere tremante
Silvia non dimenticarmi in un istante
domenica 5 settembre 2010
Camigliano: comune sciolto per raccolta differenziata
Il sindaco del comune casertano è stato destituito da un decreto del ministero dell'Interno. Il motivo? Si oppone alla provincializzazione della gestione dei rifiuti. Servizio, Nello Trocchia. Riprese e montaggio, Paolo Dimalio
mercoledì 30 giugno 2010
Breviario sulla legalità della bestemmia
L’ARTICOLO 724 DEL CODICE PENALE
Comma primo, versione originale (1930):
«Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o Simboli o le Persone venerate nella religione dello Stato è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila».
Comma primo, come modificato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 440 (1995):
«Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila».
Comma primo, come modificato dal Decreto Legislativo n. 507 (1999, versione vigente):
«Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con la sanzione amministrativa da lire centomila a seicentomila».
I “REQUISITI” DELLA BESTEMMIA
- l’autore della bestemmia può essere chiunque, anche un ateo;
- si concretizza nella sua semplice attuazione, indipendentemente dalle reali intenzioni dell’autore;
- il fatto che sia diventata una consuetudine, o che lo sia in certi ambienti, è irrilevante;
- devono essere chiaramente individuate le parole profferite;
- deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico; non è illecito quindi bestemmiare nella propria abitazione;
- devono essere presenti almeno due persone;
- non rientrano nella fattispecie le rappresentazioni figurate, i gesti, gli atti offensivi;
- è illecito bestemmiare contro Dio, non contro la Madonna e i santi.
Dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 724 c.p.
3.4.- La dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 724, primo comma, del codice penale deve tuttavia essere circoscritta alla sola parte nella quale esso comporta effettivamente una lesione del principio di uguaglianza. La fattispecie dell'art. 724, primo comma, del codice penale è scindibile in due parti: una prima, riguardante la bestemmia contro la Divinità, indicata senza ulteriori specificazioni e con un termine astratto, ricomprendente sia le espressioni verbali sia i segni rappresentativi della Divinità stessa, il cui contenuto si presta a essere individuato in relazione alle concezioni delle diverse religioni; una seconda, riguardante la bestemmia contro i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato. La bestemmia contro la Divinità, come anche la dottrina e la giurisprudenza hanno talora riconosciuto, a differenza della bestemmia contro i Simboli e le Persone, si può considerare punita indipendentemente dalla riconducibilità della Divinità stessa a questa o a quella religione, sottraendosi così alla censura d'incostituzionalità. Del resto, dal punto di vista puramente testuale, ancorché la formula dell'art. 724 possa indurre alla riconduzione unitaria delle nozioni di Divinità, Simboli e Persone nella tutela penalistica accordata alla sola "religione dello Stato", è da notarsi che, in senso stretto, il termine "venerati", impiegato nell'art. 724, è propriamente riferibile ai soli Simboli e Persone. Cosicché, dovendosi ritenere che il legislatore abbia fatto uso preciso e consapevole delle espressioni impiegate, il riferimento alla "religione dello Stato" può valere soltanto per i Simboli e le Persone.
La norma impugnata si presta così ad essere divisa in due parti. Una parte - esclusa restando ogni valenza additiva della presente pronuncia, di per sé preclusa dalla particolare riserva di legge in materia di reati e di pene - si sottrae alla censura di incostituzionalità, riguardando la bestemmia contro la Divinità in genere e così proteggendo già ora dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i credenti e tutte le fedi religiose, senza distinzioni o discriminazioni, nell'ambito - beninteso - del concetto costituzionale di buon costume (artt. 19 e 21, sesto comma, della Costituzione). L'altra parte della norma dell'art. 724 considera invece la bestemmia contro i Simboli e le Persone con riferimento esclusivo alla religione cattolica, con conseguente violazione del principio di uguaglianza. Per questa parte, delle due possibilità di superamento del vizio rilevato: l'annullamento della norma incostituzionale per difetto di generalità e l'estensione della stessa alle fedi religiose escluse, alla Corte costituzionale è data soltanto la prima, a causa del predetto divieto di decisioni additive in materia penale.
La scelta attuale del legislatore di punire la bestemmia, una volta depurata del suo riferimento ad una sola fede religiosa, non è dunque di per sé in contrasto con i principi costituzionali, tutelando in modo non discriminatorio un bene che è comune a tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale, limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
F.to: Vincenzo CAIANIELLO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
