da: Gromish
mercoledì 10 marzo 2010
Elezioni 2010
da: Gromish
lunedì 8 marzo 2010
Pensiero Costituzionale
Un'interpretazione un pò forviante
fatta da un burocrate,
ma va è un cantante.
A difesa del diritto
di un votante maggiorante,
una forma e una sostanza
che si contendono la stanza
Un giullare impertinente
lascia il popolo senza niente.
Che paese che governo,
un mercato è più coerente
Lascio ai posteri il giudizio
sul sultano lestofante.
(P. Felith)
domenica 7 marzo 2010
sabato 6 marzo 2010
Decreto interpretativo salva liste PDL
Federico Sorrentino, costituzionalista e ordinario Univesità degli studi di Roma – La Sapienza
Dettagli:
DECRETO-LEGGE 5 marzo 2010, n. 29
testo in vigore dal: 6-3-2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di consentire il
corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo
degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29
marzo 2010 tramite interpretazione autentica degli articoli 9 e 10
della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assicurando
il favor electionis secondo i principi di cui agli articoli 1 e 48
della Costituzione;
Ritenuto che tale interpretazione autentica e' finalizzata a
favorire la piu' ampia corrispondenza delle norme alla volonta' del
cittadino elettore, per rendere effettivo l'esercizio del diritto
politico di elettorato attivo e passivo, nel rispetto
costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti della
espressione della volonta' popolare;
Ravvisata l'esigenza di assicurare l'esercizio dei diritti di
elettorato attivo e passivo costituzionalmente tutelati a garanzia
dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un sereno
e pieno svolgimento delle competizioni elettorali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 marzo 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17
febbraio 1968, n. 108
1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di
presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli
stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti
della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali
del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del
Tribunale dei delegati puo' essere provata con ogni mezzo idoneo.
2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche
se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi
richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' tali
dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi
presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la
regolarita' della autenticazione delle firme non e' comunque
inficiata dalla presenza di una irregolarita' meramente formale quale
la mancanza o la non leggibilita' del timbro della autorita'
autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonche'
dell'indicazione della qualificazione dell'autorita' autenticante,
purche' autorizzata.
3. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968,
n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di
liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio
centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili
dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione puo' essere
proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da
chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste
di candidati oppure di singoli candidati e' ammesso ricorso all'
Ufficio centrale regionale, che puo' essere presentato, entro
ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della
lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione
dell'Ufficio centrale regionale e' ammesso immediatamente ricorso al
Giudice amministrativo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
operazioni e ad ogni altra attivita' relative alle elezioni
regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano
trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la
presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo
giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto.
Legge 23 agosto 1988, n. 400
Art. 15 - Decreti-legge
1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
Articolo 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Articolo 122
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
giovedì 4 marzo 2010
Save the Polverini
From: dajelazio1000 02 marzo 2010